Autocertificazione

L'autocertificazione, disciplinata dal D.P.R. 445/2000, si configura con una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza necessità di autentiche o di bolli, per sostituire i certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni.

 

CHI HA DIRITTO ALL'AUTOCERTIFICAZIONE

Tutti i cittadini italiani e dell´Unione Europea hanno diritto all'autocertificazione.

I cittadini di stati non appartenenti all´Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell´immigrazione e la condizione dello straniero.

 CHI È TENUTO E CHI NON È TENUTO AD ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche ( Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane, Scuole, Istituti, Università, Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Camere di Commercio, Enti Pubblici Economici).

Inoltre si possono utilizzare nei rapporti con le imprese che svolgono un esercizio di pubblica utilità ( ENEL, Telecom, Poste, etc. ).

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà, a meno che da questi non vengano accettate, non possono essere utilizzate:

• nei rapporti fra privati ( Banche, Assicurazioni, Notai, etc. );

• nei rapporti con l´autorità giudiziaria nell´esercizio delle sue funzioni giurisdizionali (Tribunali).

 

COME AUTOCERTIFICO

E´ sufficiente scrivere una dichiarazione in carta semplice e le pubbliche amministrazioni, per agevolare il cittadino, devono mettere la opportuna modulistica a disposizione.

Per i dati relativi a cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza i certificati non servono più, è sufficiente esibire un documento valido, come la carta di identità, che contenga questi dati.

L'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione)

• deve essere firmata dal cittadino interessato senza bolli e autentiche;

• può anche essere presentata da altra persona che non sia il cittadino interessato o spedita;

• ha la stessa medesima validità del certificato che sostituisce.

 

COSA AUTOCERTIFICO

I dati che si possono autocertificare:

DATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE

  • residenza
  • cittadinanza
  • data e luogo di nascita
  • esistenza in vita
  • stato di famiglia
  • stato di celibe, coniugato o vedovo, oppure lo stato libero
  • nascita dei figli
  • morte del coniuge, dei genitori, dei nonni, dei figli, etc.
  • annotazioni contenute nei registri dello stato civile come la paternità, la maternità, la separazione o la comunione dei beni tra i coniugi
  • godimento dei diritti politici e civili

TITOLI DI STUDIO

  • titolo di studio
  • qualifica professionale
  • specializzazioni
  • abilitazioni
  • qualificazione tecnica
  • formazione

SITUAZIONE FISCALE ED ECONOMICA

  • reddito
  • possesso e numero partita Iva
  • situazione economica
  • assolvimento obblighi contributivi
  • dati contenuti nell´anagrafe tributaria

POSIZIONE GIURIDICA

  • curatore
  • tutore
  • legale rappresentanza
  • non aver riportato condanne penali

ALTRI DATI

  • qualità di pensionato
  • qualità di casalinga
  • qualità di studente
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
  • posizione agli effetti degli obblighi militari
  • stato di disoccupazione
  • iscrizioni ad associazioni sociali
 

COSA NON AUTOCERTIFICO

  • certificati di conformità CE
  • certificati sanitari
  • certificati di marchi e brevetti
  • certificati di origine
  • certificati veterinari

Il cittadino può anche autocertificare sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà tutti i fatti, gli stati e le qualità personali non compresi nell´elenco dei documenti autocertificabili e che siano a diretta conoscenza e nell´interesse del dichiarante, anche se riguardanti altre persone.

 

È IMPORTANTE SAPERE CHE

  • il cittadino extracomunitario residente può utilizzare le autocertificazioni solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani;
  • l´Amministrazione provvede a chiedere autonomamente i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali che risultano da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da altro Ente Pubblico. E´ sufficiente che l´interessato indichi l´Amministrazione che li detiene;
  • sulle autocertificazioni rese dai cittadini vengono effettuati controlli, anche a campione, per constatarne la veridicità; se dal controllo risulta che il contenuto della dichiarazione non corrisponde al vero, l´interessato decade dai benefici eventualmente ottenuti e vengono applicate le sanzioni penali;
  • le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

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