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Tassa RSU

by ravaglia loredana last modified 2009-01-14 10:52

Il sevizio relativo allo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, viene svolto in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale ed è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Il servizio di nettezza Urbana è disciplinato dall’apposito Regolamento approvato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915 in conformità all’art. 59 del D.Lgs. 507/93, con deliberazione consiliare n. 84 del 01.10.1983. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il  particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

La tassa a norma del 1° comma dell’art. 65 del D.Lgs. 507/93 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producili nei locali ed aree per il tipo d’uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo di smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri  o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni  ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatti, detto servizio è effettuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori

Sono esonerate dalla tassa le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell’elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L’esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Valbondione, attestante la sopraindicata circostanza.

Sono, altresì, esonerate dalla tassa le scuole statali di ogni ordine e grado per le quali sussiste l’obbligo del Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di provvedere in tutto o in parte al pagamento delle spese di gestione, comprese le Scuole Materne e la Casa di Riposo.

La tassa è ridotta del 50% per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente ai loro compiti istituzionali.

CAT. DESCRIZIONE   TARIFFE 2008

A Case, appartamenti e locali ad uso abitazione /  € 1.00

B Locali destinati ad uffici pubblici o privati a studi professionali e simili /  € 2,66

C Locali destinati a negozi, botteghe, ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi bagagli, aree destinate a banchi di vendita all’aperto, a distributori di carburante, stabilimenti industriali od opifici per quei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani in base a criteri dettati dallo Stato, ai sensi dell’art. 4 lett. E D.P.R. 10.9.82  n. 915 / € 3,32

D Locali destinati a circoli, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, caffè, bar, ristoranti ed aree adibite a sale da ballo all’aperto / € 3,32

E Alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, sale per bigliardi e simili, aree adibite a campeggi /  € 0,60

F Istituti pubblici di ricovero aventi scopi di assistenza   /€ 0,60

G Ospedali ed istituti di cura pubblici e privati per i rifiuti che siano assimilabili a quelli urbani, ai sensi dell’art. 14, 1° comma, del D.P.R. 10.09.82, n. 915.

H Baite /  € 0,20

I A.I.R.E. / € 0,70

L Unico pensionato / € 0,50

M Albergo, convitto con più di 500 persone     / € 0,12


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